Statuto Sociale
Art. 1
Il CIFO, Collezionisti Italiani di Francobolli Ordinari, e’ una associazione libera, indipendente, apolitica, a carattere culturale e senza fini di lucro.
Il CIFO e’ nato a Torino nel giugno 1994 e la sua durata e’ indefinita ed illimitata, ha Sede Legale presso l’abitazione del Presidente in carica.
Il CIFO, può aderire ad altre associazioni aventi finalità analoghe.
Art. 2
Il CIFO ha lo scopo di promuovere il collezionismo e lo studio dei Francobolli Ordinari dell’area Italiana e della loro Storia Postale, si esplica con :
- Pubblicazione di un notiziario sociale mensile inviato gratuitamente a tutti gli iscritti.
- Pubblicazione di testi, numeri unici, opere letterarie di vario tipo dirette alla conoscenza dei francobolli ordinari dell’area italiana.
- Organizzazione di convegni, seminari e corsi di studio sui francobolli ordinari dell’area italiana.
- Organizzazione di Manifestazioni e Mostre filateliche ad invito e/o a concorso sui francobolli ordinari dell’area italiana.
- Qualsiasi altra attività atta a favorire il collezionismo e lo studio dei Francobolli Ordinari dell’area Italiana e della loro Storia Postale.
- Cessione e scambio di materiale filatelico tra soci
- Rendere fruibile l’Associazione da tutto il territorio allargando la visibilità e partecipazione attiva dei soci attraverso l’interattività e la rete Web
Art. 3
Chiunque può associarsi al CIFO, cittadini Italiani ed esteri, collezionisti, periti e commercianti, senza limiti di età.
3.1 - L’iscrizione, formulata per scritto, deve essere accompagnata dal versamento della quota sociale.
Nella domanda dovrà essere espressa l’accettazione dello Statuto sociale.
Qualora entro 30 gg. dalla ricezione la domanda non sia stata motivatamente respinta, si intende accolta; se invece fosse respinta nei tempi dovuti, il richiedente ha diritto alla restituzione dell’ammontare della quota inviata.
3.2 - La quota sociale e’ pagabile annualmente entro il 31 marzo e da diritto a ricevere il bollettino sociale e gli avvisi gratuitamente. La quota sociale non e’ frazionabile.
3.3 - La quota sociale e’ stabilita anno per anno dal Consiglio Direttivo dell’associazione. Potrà variare in relazione all’inflazione, in relazione a necessità o a situazioni particolari legate alle iniziative sociali previste per l’anno.
Art. 4
Organi del CIFO sono:
a) l’Assemblea dei Soci
b) il Presidente del Consiglio Direttivo
c) il Consiglio Direttivo
d) il Segretario-Tesoriere
Art. 5
L’Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con la quota sociale.
Le assemblee possono esser convocate in via ordinaria e straordinaria.
5.1 - L’Assemblea è convocata dal Presidente mediante lettera, inoltrata almeno quindici giorni prima della data fissata, con l’indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e l’ordine del giorno. La lettera potrà essere sostituita da una e-mail o un fax per quei Soci che hanno comunicato il loro indirizzo elettronico o dal numero di fax.
5.2 - L’Assemblea è valida in prima convocazione, presente e rappresentata la maggioranza semplice dei Soci; in seconda convocazione, il giorno successivo, qualunque sia il numero dei Soci presenti e rappresentati.
5.3 - Compito dell’Assemblea è quello di:
a) votare la relazione del Presidente
b) provvedere, ogni tre anni, entro il quarto mese, alla elezione delle cariche sociali
c) discutere e deliberare eventuali proposte presentate ivi incluse le eventuali modifiche statutarie
5.4 - Tutte le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice: è garantito il diritto di contraddittorio.
5.5 - Eventuali utili, avanzi di gestione, fondi o riserve non potranno essere distribuiti, ma dovranno essere usati esclusivamente per il raggiungimento dei fini sociali.
5.6 - Le votazioni hanno luogo per scrutinio segreto, per appello nominale o in altro modo stabilito dall’Assemblea per ognuna delle deliberazioni; le votazioni per l’elezione delle cariche sociale dovranno sempre avere luogo per scrutinio segreto e potrà avvenire anche per corrispondenza.
5.7 - Ogni Socio, ha diritto ad un voto e non potrà rappresentare per delega scritta e nominativa non più di altri tre Soci.
5.8 - L’Assemblea può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno venticinque Soci.
Art. 6
Il Consiglio Direttivo e’ composto dal:
1) Presidente
2) Segretario / Tesoriere
3) e da un minimo di tre ad un massimo di cinque Consiglieri
La Vicepresidenza ove il consiglio ritenga di istituirla e’ retta da un Consigliere eletto, per decisione interna del C.D. In caso di necessità il C.D. nominerà, uno o più Revisori dei Conti e/o Probiviri tra i soci o tra i conoscenti filatelici che ne abbiano le capacità.
6.1 - Il C.D. è convocato dal Presidente secondo necessità inviando ai consiglieri per email l’agenda almeno una settimana prima della riunione. Le riunioni del C.D. potranno essere effettuate anche per teleconferenza.
6.2 - In caso di dimissioni di un Consigliere, verrà cooptato, per il rimanente periodo del mandato, il primo dei Soci non eletti. Dopo due cooptazioni, dovranno essere indette nuove elezioni. Non sono considerate dimissioni le eventuali rinunce di carica subito dopo la nomina da parte dell’Assemblea.
6.3 - Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente e un Vicepresidente.
6.4 - Il C.D. ha compiti di consultazione per il Presidente in relazione alla conduzione dell’Associazione; stabilisce la quota associativa, convoca le assemblee; accetta o rigetta le iscrizioni e controlla il bilancio. In assenza del Presidente l’associazione è retta dal Vicepresidente.
6.5 - Il C.D. è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione dell’Associazione e pertanto potrà deliberare in ordine al compimento di ogni atto ritenuto necessario od opportuno per il conseguimento degli scopi dell’Associazione, assumendo ogni iniziativa a riguardo.
6.6 - Le cariche sociali sono tutte gratuite.
Art. 7
L’associazione e’ retta da un Presidente nominato ogni tre anni dal C.D.
Il Presidente potrà essere rieletto anche più volte consecutivamente.
Il Presidente rappresenta l’Associazione di fronte alle autorità ed ai terzi. In assenza del Presidente, i suoi poteri sono esercitati dal Vicepresidente.
In caso di dimissioni o impedimento duraturo del Presidente, i poteri passano al Vicepresidente che, entro novanta giorni, deve convocare una Assemblea per il rinnovo delle Cariche Sociali.
7.1 - Il Presidente nominerà, a sua discrezione nell’ambito dei soci iscritti, un segretario tesoriere per il disbrigo della gestione corrente e per la tenuta della contabilità.
7.2 - Al Presidente spetta il compito di dirigere l’associazione ed ha la responsabilità di stilare le comunicazioni mensili, i bollettini informativi e ogni altra pubblicazione che verrà editata
Art. 8
Il Segretario cura la tenuta della corrispondenza nonché l’inventario dei beni di proprietà della Associazione. E’ anche responsabile della redazione e conservazione dei verbali e delle Assemblee e del C. D. e di ogni altra incombenza affidatagli dal Consiglio stesso, come meglio specificato nel Regolamento.
Quale Tesoriere amministra la contabilità dell’Associazione e provvede agli incassi e ai pagamenti di normale amministrazione. È anche responsabile della preparazione dei bilanci preventivi e consuntivi, come meglio specificato nel regolamento.
Il Segretario potrà inoltre procedere all’apertura, alla gestione ed alla chiusura di conti bancari di qualsiasi tipo e conti corenti postali, compiendo su di essi qualsiasi operazione attiva e passiva, senza limitazioni ed esclusioni, con la sola eccezzione di prelevamenti allo scoperto e l’assunzione di obbligazioni eccedenti le disponibilità dei conti intestati all’Associazione.
Le cariche di Segretario e di Tesoriere possono essere assunte dalla medesima persona.
Art. 9
Eventuali proposte di modifica allo Statuto, devono essere presentate al Consiglio Direttivo da almeno un terzo dei iscritti ed in regola con la quota sociale, entro la fine dell’anno precedente lo svolgimento dell’Assemblea o essere formulate dal C. D. stesso. Le modifiche statutarie, da approvarsi dall’Assemblea, possono essere votate anche per corrispondenza o per email.
Art. 10
L’eventuale scioglimento del CIFO potrà avvenire su richiesta dei tre quarti degli iscritti o per decisione dell’Assemblea che, se deciderà questo atto, nominerà un liquidatore per l’esecuzione degli atti necessari. In caso di scioglimento, se esisteranno residui attivi, questi dovranno esser devoluti ad opere sociali. Se invece esisteranno residui passivi il Presidente, coprirà l’ammanco.
Art. 11
Per tutto quanto non citato e non in contrasto con le norme precedenti, si fa riferimento allo Statuto della Federazione fra le Società Filateliche italiane a cui il CIFO riconosce la massima autorità nell’ambito filatelico nazionale.
Testo approvato nell’assemblea del 13 Febbraio 2009.
